PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ampliamento dei soggetti autorizzati a svolgere prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio).

      1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,» sono soppresse;

          b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) dei lavori domestici, compresa l'assistenza ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili»;

          c) la lettera e) è abrogata;

          d) la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

          «e-ter) dell'esecuzione di prestazioni di breve durata a carattere saltuario nei settori dell'agricoltura, del turismo, del terziario e del commercio».

Art. 2.
(Ampliamento delle categorie di prestatori di lavoro accessorio nonché dei soggetti autorizzati a raccoglierne la disponibilità).

      1. All'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «a) inoccupati e disoccupati;»;

 

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          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7, o alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono a iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione di occupazione».

Art. 3.
(Comunicazioni all'INAIL e affidamento all'INPS della concessione del servizio di gestione dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio).

      1. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano, presso concessionari autorizzati, patronati e centri di assistenza fiscale, uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo

 

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dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa»;

          c) al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;

          d) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipulare convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alle attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».

Art. 4.
(Disposizioni per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali).

      1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della solidarietà sociale, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le misure volte a incentivare l'utilizzo dei carnet di buoni di cui all'articolo 72 da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) previsione per le imprese che intendono erogare i carnet di buoni come benefit per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per i servizi di cura e di assistenza familiare, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio;

          b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei carnet

 

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di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».

      2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 73-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Ampliamento delle categorie di prestazioni che esulano dal mercato del lavoro).

      1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «Con specifico riguardo alle attività agricole» sono soppresse.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-quaterdecies, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione degli articoli 70, 71, 72 e 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificati dalla presente legge, e dell'articolo 73-bis del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.